Art. 234 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, sono prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla e di ogni altra contingenza locale, con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell’economia corporativa.