Art. 238 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani è fatto obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia propria, costruita a norma dell’art. 233, di depositare i concimi, prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi, nei depositi comunali costituiti ai sensi dell’articolo precedente.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire cento a mille.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.