Art. 233 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire cento a mille.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.