Art. 200 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. La concessione per la ricerca e l’utilizzazione di sorgenti di acque minerali e la dichiarazione di pubblica utilità non esimono dall’obbligo delle autorizzazioni prevedute nei precedenti articoli.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.