Art. 199 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali, senza autorizzazione del Ministro per l’interno.
L’autorizzazione è pure richiesta per l’importazione nel Regno di acque minerali estere, naturali o artificiali.
Il contravventore alle disposizioni dei precedenti comma è punito con l’ammenda da lire duecento a cinquemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.