Art. 201 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. È necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici.(28)
Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentirà l’Associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio.
È necessaria la licenza del Ministro per l’interno per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali.
La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione d esperti, nominata dal Ministro per l’interno.
Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo terzo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (28)
Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 ha disposto (con l’art. 25, comma 1) che “È attribuito al sindaco, che provvede sentito Ordine dei medici o dei veterinari e l’ufficiale sanitario, o il veterinario comunale, il potere di accordare licenze per la pubblicità a mezzo della stampa, o in qualsiasi altro modo, concernenti ambulatori, ai sensi del primo comma dell’art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1 maggio 1941, n. 422”.