Art. 197 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. È vietato l’impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico ai sanitari, che non siano provvisti di diploma di specializzazione in materia o dell’autorizzazione ministeriale preveduta nelle disposizioni transitorie del presente testo unico ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire cinque cento a cinquemila.
La disposizione del primo comma non si applica per l’impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico nelle Cliniche universitarie e negli Istituti per la cura del cancro dipendenti dallo Stato o che siano stati giuridicamente riconosciuti.(55)

Testo in vigore dal 28 dicembre 1978

Note di aggiornamento

Aggiornamento (55)

La L. 23 dicembre 1978, n. 833 ha disposto (con l’art. 43, comma 4) che sino all’emanazione della legge regionale di cui al primo comma della predetta legge il presente articolo rimane in vigore, intendendosi sostiuiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.
Ha inoltre disposto (con l’art. 83, comma 2) che la presente modifica avrà affetto a decorrere dal 1 gennaio 1979.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.