Art. 196 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. L’autorizzazione prefettizia preveduta nell’art. 194 e quella preveduta nel secondo comma dell’articolo precedente sono subordinate al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n. 6, annessa al presente testo unico.
I titolari autorizzati all’esercizio dei gabinetti medici preveduti nell’art. 194 sono altresì tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita nella tabella stessa.
La tassa annua di ispezione è anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell’articolo precedente.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici.(55)

Testo in vigore dal 28 dicembre 1978

Note di aggiornamento

Aggiornamento (55)

La L. 23 dicembre 1978, n. 833 ha disposto (con l’art. 43, comma 4) che sino all’emanazione della legge regionale di cui al primo comma della predetta legge il presente articolo rimane in vigore, intendendosi sostiuiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.
Ha inoltre disposto (con l’art. 83, comma 2) che la presente modifica avrà affetto a decorrere dal 1 gennaio 1979.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.