Art. 198 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il domicilio dell’acquirente al prefetto della provincia dove l’acquirente risiede.
Il contravventore è punito con l’ammenda fino a lire trecento.(55)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (55)
La L. 23 dicembre 1978, n. 833 ha disposto (con l’art. 43, comma 4) che sino all’emanazione della legge regionale di cui al primo comma della predetta legge il presente articolo rimane in vigore, intendendosi sostiuiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.
Ha inoltre disposto (con l’art. 83, comma 2) che la presente modifica avrà affetto a decorrere dal 1 gennaio 1979.