Art. 12 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il Consiglio superiore di sanità è composto:
di quattordici dottori in medicina, e chirurgia, del quali quattro particolarmente esperti in igiene e medicina preventiva, uno in malariologia, due in medicina, generale, uno in fisiologia, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia ed uno in chirurgia, scelti preferibilmente tra i docenti universitari delle rispettive materie;
di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria;
di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria;
di un dottore in chimica;
di un farmacologo;
di due ufficiali sanitari capi di ufficio di igiene;
di due medici ospedalieri e di un farmacista direttore di farmacia;
di due medici condotti;
di due professori dei ruoli delle Facoltà di medicina e chirurgia, direttori di istituti di clinica di un giureconsulto;
di nove membri designati rispettivamente, uno per ciascuno, dai Ministeri dell’interno, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, della marina mercantile, dell’industria e del commercio, del lavoro e della previdenza, sociale, dell’agricoltura e delle foreste, dall’Alto Commissariato dell’alimentazione e dall’Istituto centrale di statistica;
di un rappresentante della Croce Rossa italiana;
di un rappresentante medico dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia;
di un ufficiale generale medico designato dal Ministero della, difesa;
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, per un periodo di tre anni e riconfermabili.
Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso:
il segretario generale dell’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica;
il direttore generale dei servizi medici dell’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica,;
il direttore generale dell’Istituto di sanità pubblica;
l’ispettore generale dei servizi veterinari e un ispettore generale chimico-farmacista dell’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica;
il ragioniere generale dello Stato o un funzionario da lui delegato;
il direttore generale dell’urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;
il capo dell’ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato;
il capo dell’Ispettorato medico del lavoro;
i presidenti delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie chiamati a partecipare di diritto, a norma dell’art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
Il Consiglio superiore di sanità elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente ed il vicepresidente, che esplicano le loro mansioni anche presso le sezioni del Consiglio.
È in facoltà dell’Alto Commissario di convocare ed intervenire alle adunanze del Consiglio superiore di sanità, riunito in adunanza generale o di sezione.
L’Alto Commissario designa a segretario del Consiglio superiore di sanità un funzionario medico in servizio presso l’Alto Commissariato.