Art. 15 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il Consiglio superiore di sanità si divide in tre sezioni.
Alla composizione del Consiglio si provvede con decreto del Presidente della Repubblica all’inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza per materia delle singole sezioni e la destinazione dei membri nelle medesime.