Art. 13 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il Consiglio superiore di Sanità:
1° prende in esame i fatti riguardanti l’igiene e la sanità pubblica del Regno sui quali riferisce il Direttor generale della sanità pubblica;
2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini de servizi di sanità pubblica;
3° compila l’elenco delle lavorazioni insalubri.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.