Art. 13 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il Consiglio superiore di Sanità:
1° prende in esame i fatti riguardanti l’igiene e la sanità pubblica del Regno sui quali riferisce il Direttor generale della sanità pubblica;
2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini de servizi di sanità pubblica;
3° compila l’elenco delle lavorazioni insalubri.