Art. 16 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il Consiglio superiore di sanità delibera in adunanza generale sulle materie indicate sotto le lettere a) e d) del precedente art. 14, sui grandi lavori e sulle opere di pubblica utilità preveduti nella lettera e) dello stesso articolo e quando tale adunanza è espressamente richiesta per disposizione di legge o di regolamento; negli altri casi, i pareri o le deliberazioni, richiesti al Consiglio dal presente testo unico o da qualsiasi altra legge o regolamento, sono resi dalla sezione competente.
Quando siano in discussione questioni che interessino la competenza di due o più sezioni, il parere è emesso collegialmente dalle sezioni interessate riunite in unica assemblea.
Nel caso di pareri o di deliberazioni domandati con urgenza, le sezioni possono deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nella capitale.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.