Art. 14 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il voto del Consiglio superiore di sanità è obbligatorio:
a) su tutti i regolamenti generali, predisposti da qualunque amministrazione centrale, che comunque interessino l’igiene e la sanità pubblica;
b) sull’elenco dei colori nocivi;
c) sulla determinazione sia dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal Ministero delle finanze e sia dei preparati sintetici, specifici per la cura e la profilassi della malaria; sulla forma dei relativi preparati e sui modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell’art. 315;
d) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli; sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo all’igiene dei locali di lavoro di riposo delle donne e dei fanciulli;
e) sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che riguarda l’igiene; sulle opere di pubblica utilità che interessino comunque la sanità pubblica e la esecuzione delle quali debba essere autorizzata con legge, o sulle opere igieniche che interessino più provincie e, in genere, per quanto riguardi tali opere, in tutti i casi nei quali ne è richiesto per legge;
f) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura;
g) sulle modificazioni da introdursi nell’elenco degli stupefacenti;
h) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento, emanato da una amministrazione centrale.
È in facoltà del Ministro per l’interno di richiedere il parere del Consiglio superiore di sanità in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.

Testo in vigore dal 22 aprile 1949

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.