Art. 42 TUIR Fabbricati di nuova costruzione
Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117
(articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.