Art. 42 TUIR Fabbricati di nuova costruzione

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.