Art. 27 TUIR Redditi fondiari

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.

2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.