Art. 27 TUIR Redditi fondiari
Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117
(articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.