Art. 29 TUIR Reddito dominicale dei terreni

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 34.

2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui all’articolo 64, comma 2, lettera c).

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.