Art. 41 TUIR Decorrenza delle variazioni
Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117
(articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell’articolo 40 hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.