Art. 37 TUIR Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117
(articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 33 il reddito agrario si considera inesistente.