Art. 37 TUIR Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 33 il reddito agrario si considera inesistente.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.