Art. 47 T.U. Registro Base imponibile

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita:
a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o a omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi; b) per le permute, salvo il disposto dell’articolo 44, comma 3, dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta;
c) per i contratti che importano l’assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell’assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto dell’articolo 44, comma 3;
d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;
e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall’ammontare dell’obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell’atto;
f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;
g) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere da a) a f), aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto;
h) per i contratti relativi a operazioni soggette e a operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.

2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell’atto concorrono a formare la base imponibile.

3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell’atto, semprechè le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.

4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell’autorità giudiziaria, di cui all’articolo 41, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni aventi a oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile è determinata ai sensi dell’articolo 299, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.