Art. 52 T.U. Registro Valore della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell’usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione è determinato a norma dell’articolo 50, assumendo come annualità l’ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 50.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.