Art. 51 T.U. Registro Enfiteusi
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell’enfiteuta, la base imponibile è costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell’enfiteuta.
2. Per l’affrancazione la base imponibile è costituita dalla somma dovuta dall’enfiteuta.
3. Il valore del diritto del concedente è pari alla somma dovuta dall’enfiteuta per l’affrancazione. Il valore del diritto dell’enfiteuta è pari alla differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l’affrancazione.