Art. 49 T.U. Registro Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all’articolo 5 della parte I della tariffa di cui all’allegato 1 al presente testo unico, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita rispettivamente dall’ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.