Art. 46 T.U. Registro Imposta principale, suppletiva e complementare
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 42 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. È principale l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione; è suppletiva l’imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio; è complementare l’imposta applicata in ogni altro caso.
2. L’imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all’atto della registrazione è riscossa dall’ufficio nei modi e nei termini indicati nel presente titolo, capo V.