Art. 52 T.U. Elezioni Comunali
Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 6° e 7°)
1. Alle ore 7 del giorno successivo il presidente, ricostituito l’Ufficio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.
La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.