Art. 50 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43)

1. Se l’espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell’Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l’elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Testo in vigore dal 8 luglio 1960

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.