Art. 51 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°)

1. La votazione deve proseguire fino alle ore 22.
A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:
1) provvede alla chiusura dell’urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell’Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all’esterno della saia durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell’ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.
La mancanza di sugellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.
Dopo la firma del verbale l’adunanza è sciolta immediatamente.

Testo in vigore dal 8 luglio 1960

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.