Art. 49 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203. art. 42, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 26)

1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente
... estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la
Consegna all’elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull’appendice, che uno degli
crutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della
sezione, nell’apposita colonna, accanto al nome dell’elettore.
Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.
L’elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata (e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti). Il presidente ne verifica l’autenticità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull’appendice con quello scritto sulla lista, distacca l’appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell’urna.
Uno dei membri dell’Ufficio attesta che l’elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell’apposita colonna della lista.
Con la scheda, l’elettore deve restituire anche la Le schede mancanti dell’appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell’urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l’abbiano riconsegnata.

Testo in vigore dal 8 novembre 2000

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.