Art. 37 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35)

1. La sala dell’elezione, in cui mina sola porta d’ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un’apertura nel mezzo per il passaggio.
Nel compartimento destinato all’Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.
Il tavolo dell’Ufficio dev’essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.
Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.
Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall’esterno.
Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l’indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente Testo Unico.

Testo in vigore dal 17 aprile 2002

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.