Art. 38 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36)

1. Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all’art. 19.
Essi non possono entrare armati o muniti di bastone

Testo in vigore dal 8 luglio 1960

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.