Art. 61 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. L’istituto mutuante, qualora l’ente od il socio mutuatario sia in arretrato col pagamento di una semestralità, può, indipendentemente da ogni atto di esecuzione, chiedere al presidente del tribunale competente la nomina di un sequestratario il quale provvede alla riscossione dei fitti e di ogni altro credito.

2. La presente disposizione non ai applica agli enti ed alle società che abbiano ottenuto, per le costruzioni, il contributo erariale nel pagamento degli interessi.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.