Art. 57 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Per l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 56 (1° comma), è responsabile il consiglio di amministrazione della cooperativa. Il consiglio medesimo è tenuto a segnalare i soci eventualmente morosi alla Cassa depositi e prestiti, la quale potrà rivalersi come previsto nell’art. 65.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.