Art. 56 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Le società cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti sono tenute all’assicurazione dei fabbricati sociali contro danni dell’incendio, dello scoppio del gas e della caduta del fulmine, ed a versare direttamente agli enti assicuratori i premi di assicurazione.
Le polizze sono vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e devono ad essa essere consegnate.
2. La Cassa depositi e prestiti promuove le provvidenze necessarie ove le società cooperative non si tengano al corrente col pagamento dei premi.
3. L’onere dell’assicurazione fa carico al socio o suoi aventi causa, anche dopo il riscatto, fin quando tutti i condomini dello stesso fabbricato, soci della medesima cooperativa, non abbiano estinto il rispettivo mutuo edilizio.
4. L’ente assicuratore deve essere di gradimento della Cassa depositi e prestiti la quale potrà all’uopo pubblicare l’elenco degli enti preferiti ed, eventualmente, imporre quelle combinazioni che presentino i caratteri di maggiore sicurezza e generale convenienza.