Art. 56 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Le società cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti sono tenute all’assicurazione dei fabbricati sociali contro danni dell’incendio, dello scoppio del gas e della caduta del fulmine, ed a versare direttamente agli enti assicuratori i premi di assicurazione.
Le polizze sono vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e devono ad essa essere consegnate.

2. La Cassa depositi e prestiti promuove le provvidenze necessarie ove le società cooperative non si tengano al corrente col pagamento dei premi.

3. L’onere dell’assicurazione fa carico al socio o suoi aventi causa, anche dopo il riscatto, fin quando tutti i condomini dello stesso fabbricato, soci della medesima cooperativa, non abbiano estinto il rispettivo mutuo edilizio.

4. L’ente assicuratore deve essere di gradimento della Cassa depositi e prestiti la quale potrà all’uopo pubblicare l’elenco degli enti preferiti ed, eventualmente, imporre quelle combinazioni che presentino i caratteri di maggiore sicurezza e generale convenienza.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.