Art. 58 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Sino alla totale estinzione del debito non possono essere apportate modifiche o varianti allo stabile, accessori e pertinenze, né imposti oneri o servitù, ove non intervenga previamente il consenso della cooperativa e dell’istituto mutuante ovvero di queste ultimo soltanto qualora il socio si sia assunto direttamente il mutuo originario.
2. È in facoltà del Ministro per i lavori, pubblici e, per le cooperative mutuatarie dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato, del Ministro per le comunicazioni, ordinare la rimozione parziale o totale delle opere o costruzioni eseguite direttamente da cooperative a contributo erariale o da soci delle medesime e che, a giudizio insindacabile del Ministro, siano pregiudizievoli al decoro e alla stabilità degli edifici, ovvero agli interessi dell’ente mutuante o dei singoli soci. Tutte le relative spese sono a carico di coloro che abbiano indebitamente eseguito o consentito di eseguire i lavori.