Art. 53 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Salvo le disposizioni riflettenti le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti o dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il socio proprietario di casa popolare od economica ha diritto, in ogni caso, di restituire anticipatamente, in tutto od in parte, la somma mutuata per l’acquisto o la costruzione della casa.

2. Compiuto il pagamento del prezzo della casa, la cancellazione della iscrizione ipotecaria deve essere effettuata senza spese dal Conservatore delle ipoteche.

3. Qualora l’istituto mutuante o la società costruttrice si rifiutasse di rilasciare l’atto necessario alla cancellazione dell’ipoteca, l’acquirente può richiamarsene al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentite le parti ed il pubblico ministero, con la procedura dell’art. 2039 del Codice civile.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.