Art. 59 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Il regolamento di cui all’art. 393 detterà le norme in base alle quali i titolari di case economiche o popolari potranno addivenire nella ipotesi di necessario trasferimento - e senza loro perdita - alla retrocessione dell’alloggio all’ente costruttore nonché alla risoluzione dell’eventuale contratto di assicurazione.
2. Questa disposizione non si applica alle case costruite da cooperative edilizie a proprietà individuale con contributo erariale.