Art. 339 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Contro il concessionario, ovvero, in sua mancanza, contro qualsiasi abusivo detentore dell’alloggio per muro intervenuta cessazione o revoca della concessione, potrà il Direttore provinciale emettere ordinanza di rilascio da comunicarsi alla parte interessata.
2. Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge ed alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale dell’Amministrazione il quale potrà richiedere direttamente l’assistenza della forza pubblica.