Art. 333 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Le case acquistate o costruite dall’Amministrazione sono concesse al dipendente personale in attività di servizio, compreso quello dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. Qualora, per qualsiasi ragione, risultasse un’eccedenza di alloggi, la Direzione generale ha facoltà di concederli al personale di altre Amministrazioni ed, in mancanza, anche a privati.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.