Art. 340 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Gli atti ed i contratti per l’acquisto, la costruzione e la gestione delle case economiche, nonché le case stesse quando abbiano le caratteristiche prescritte per dette case per quanto attiene all’imposta sui fabbricati, godono delle agevolazioni tributarie previste per le case popolari dal titolo IX del presente testo unico.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.