Art. 336 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. La concessione ha la durata di almeno un anno ed alla scadenza il concessionario può ottenerne il rinnovo semprechè si trovi in possesso delle condizioni voluto per fruire dell’alloggio e non abbia dato luogo a fondati reclami o proteste.