Art. 335 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Presso l’Amministrazione centrale è costituita una commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi e composta del Direttore generale e di due capi servizio nominati con decreto ministeriale.
2. La commissione, sulla scorta dei documenti e delle graduatorie fornite dalle direzioni provinciali, procede all’assegnazione degli alloggi con facoltà, ove concorrano ragioni di servizio ovvero motivi di eccezionale urgenza od improrogabilità, di derogare, con provvedimento motivato, ai criteri preferenziali stabiliti dall’art.
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