Art. 337 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. I canoni di concessione sono riscossi a cura della Direzione generale delle poste e dei telegrafi mediante ritenute mensili sugli stipendi ed assegni dei concessionari analogamente al disposto dell’art. 319.

2. Per le frazioni di mese le ritenute sono ragguagliate a tanti trentesimi dell’ammontare del canone mensile per quanti sono i giorni dell’occupazione.

3. Nello stato di previsione dell’entrata dell’Amministrazione delle poste e dei telegrafi è iscritto apposito capitolo relativo ai canoni dovuti dai concessionari.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.