Art. 331 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Nelle località ove sorgono le case economiche, è costituita una Commissione composta del Direttore provinciale, che la presiede, dell’Ispettore e dell’Economo provinciale, coll’incarico di vigilare sull’andamento in genere dell’azienda, sui servizi, sull’inquilinato e sull’uso dei locali comuni, secondo norme stabilite dalla Direzione generale.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.