Art. 324 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Le case acquistate o costruite dall’Amministrazione delle poste e dei telegrafi con i fondi previsti dal R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2426, per essere concesse al personale dipendente, costituiscono patrimonio dell’Amministrazione stessa e non possono essere ipotecate od alienate né avere destinazioni diverse da quelle contemplate dal presente titolo.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.