Art. 324 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Le case acquistate o costruite dall’Amministrazione delle poste e dei telegrafi con i fondi previsti dal R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2426, per essere concesse al personale dipendente, costituiscono patrimonio dell’Amministrazione stessa e non possono essere ipotecate od alienate né avere destinazioni diverse da quelle contemplate dal presente titolo.