Art. 328 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Sui fondi stanziati per la costruzione delle case, l’Amministrazione delle poste e dei telegrafi versa alla R. tesoreria, nel conto corrente a favore dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anticipi quadrimestrali nella misura da essa richiesti, in relazione all’ammontare delle spese che si prevede saranno sostenute nel quadrimestre.

2. A titolo di rimborso di spese generali per studi, sorveglianza, dirigenza, collaudi, ecc., è computata, a favore dell’Amministrazione ferroviaria, una quota del 5 per cento sull’importo dei lavori.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.