Art. 330 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Salvo le attribuzioni spettanti alla Direzione generale e alle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, la gestione delle case è deferita all’Amministrazione delle ferrovie dello Stato la quale vi provvede con modalità analoghe a quelle stabilite per la vigilanza e manutenzione delle case costruite per il suo personale, tenendo però contabilità separata.

2. La stessa Direzione generale rimborsa periodicamente all’Amministrazione ferroviaria le spese di gestione per le quali può essere concordato un corrispettivo globale.

3. Nello stato di previsione della spesa dell’Amministrazione delle poste e dei telegrafi è inscritto apposito capitolo per le spese della gestione anzidetta.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.