Art. 327 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. L’acquisto, la costruzione, la direzione e la sorveglianza dei lavori, i collaudi e tutte le operazioni d’indole tecnica sono affidati alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato che li esegue a mezzo dei propri uffici tecnici, applicando le modalità e le norme di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, col quale l’Amministrazione ferroviaria è stata incaricata della costruzione degli edifici postali e telegrafici.