Art. 326 T.U. Edilizia Popolare Per la costruzione delle case la pubblica utilità viene dichiarata, previa approvazione dei relativi progetti, dal Ministro per le comunicazioni

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Le costruzioni stesse, previa l’approvazione suddetta, possono, con decreto del Ministro per le comunicazioni, essere dichiarate urgenti, e indifferibili agli effetti dell’art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

2. Lo leggi, i decreti o le norme che regolano il procedimento espropriativo per le opere interessanti le ferrovie dello Stato, sono estese alle espropriazioni occorrenti per le costruzioni in parola.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.