Art. 184 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. L’Ente edilizio, definite le operazioni di cui all’art. 177, comunica al Consorzio di credito od alla Cassa depositi e prestiti:
1) l’ammontare dei mutui concessi ad ogni cooperativa e quello attualmente vigente;
2) le somme erogate sui mutui e quelle da erogare;
3) le quote proporzionali che dovranno essere portate in aumento a ciascun mutuo in dipendenza dello scarto per il collocamento delle obbligazioni del Consorzio.
2. Il reparto a carico delle singole cooperative dipendente da tale scarto ed applicato all’importo globale dei mutui per cui sono stati stipulati i relativi contratti, ed all’importo di quelli concessi in base all’art. 180, viene eseguito a cura dell’Ente edilizio.