Art. 183 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il Comitato amministratore dell’Ente edilizio può consentire che il finanziamento alle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra ammesse a fruire del contributo erariale di cui all’art. 174, possa effettuarsi anche da parte degli istituti autorizzati a concedere mutui a cooperative edilizie, a termini delle vigenti disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica. In tal caso, ferme restando tutte le altre norme nei riguardi dell’Ente predetto, i contributi dello Stato e delle Opere nazionali per i mutilati e per i combattenti debbono essere corrisposti direttamente agli istituti finanziatori ed il Comitato amministratore dell’Ente stesso promuoverà l’emissione dei relativi provvedimenti.

2. Le cooperative che siano state finanziate da istituti diversi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche sono tenute a versare all’Ente edilizio la percentuale di cui all’art. 182 (comma 4°) non appena ottenuto il finanziamento ed a semplice richiesta dell’Ente stesso all’istituto mutuante.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.